Responsabile dei Trattamenti: Interno o Esterno? il Parere di Pizzetti

22 Febbraio 2018
Posted in compliance

Fonte: Post Linkedin

Attenzione.Dopo 25 maggio 2018 si potrà (e dovrà) indicare esistenza di un responsabile dei trattamenti distinto dal titolare ex GDPR solo se esso è esterno alla impresa del titolare, e legato al titolare da contratto o altro atto giuridico vincolante per entrambi che definisca le rispettive responsabilita’. La figura di responsabile interno non è compatibile con art.28 GDPR e non solleva il titolare da alcuna responsabilità né assume alcuna responsabilità se non quella proprie di un dipendente verso il suo datore di lavoro. Dal 25 maggio chiunque induca un titolare a credere di poter dividere le sue responsabilità di Controller con un suo dipendente solo perché gli assegna una responsabilità interne di qualunque tipo rispetto a trattamenti che restano tutti imputati al titolare assume una grave responsabilità professionale.Il Processor/Responsabile ai sensi GDPR deve essere sempre esterno e legato a titolare da contratto o atto giuridico vincolante per entrambi. Continuare, volutamente o no, a fare confusione e’ pericolosissimo e può provocare gravi rischi e possibili sanzioni e danni ai titolari

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